UN elenco silente, conti “dormienti” in attesa dell’autore perché non reperito da SIAE. SI chiamano “diritti di reprografica” e molti non ne conoscono l’esistenza.
Forse siete a credito della Siae e non lo sapete. Controllate il vostro nome, se c’è, inviate i dati e richiedete di essere pagati come da modulistica.
Grande o piccola entità sono pur sempre soldi che derivano dal vostro lavoro d’ingegno.
Ecco cosa dice SIAE nel sito:
SIAE corrisponde agli autori ed editori i diritti incassati per la fotocopiatura dei volumi o fascicoli di periodici effettuata presso copisterie, biblioteche pubbliche ed universitarie, ecc.
La legge n. 633 del 1941, così come modificata dalla legge 248 del 2000, consente la fotocopiatura dei volumi e fascicoli di periodici senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, purché effettuata per uso personale ed entro il limite massimo del 15%, prevedendo che da parte di biblioteche e centri copia sia corrisposto un compenso. SIAE, per legge, ha il compito di incassare e ripartire agli autori ed editori i compensi, in base agli accordi stipulati ad hoc con le associazioni rappresentative delle parti interessate (autori, editori ed utilizzatori).
La ripartizione dei diritti d’autore relativi all’attività di reprografia effettuata nel corso dell’anno avviene entro il mese di dicembre dell’anno successivo in base ad un sistema di campionamento le cui operazioni di rilevazione e di elaborazione dati sono state affidate, dietro compenso, alle associazioni rappresentative degli autori ed editori.
A conclusione delle attività di rilevazione e campionamento, le associazioni rappresentative degli autori ed editori forniscono le liste dei nominativi degli aventi diritto a SIAE che provvede a contattare gli aventi diritto individuati per liquidare loro quanto di propria spettanza.
Al fine di individuare gli esatti recapiti di tutti gli autori o dei loro eredi viene messo a disposizione in questo sito l’elenco degli autori i cui recapiti non sono stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia, quelli i cui eredi non sono stati individuati e quelli che non hanno fornito riscontro alle comunicazioni di SIAE. Detto elenco viene aggiornato periodicamente.
I titolari di diritti che si riconosceranno in detto elenco potranno contattare direttamente gli uffici di SIAE secondo le istruzioni fornite nell’elenco stesso.